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VALUTAZIONE

 

Criteri di valutazione comuni

La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento complessivo degli alunni (D.P.R. 122/2009). Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF e dall'all. A che ne è parte integrante. Il Collegio dei docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Il nostro istituto assicura alle famiglie un’ informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni, effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie (registro elettronico). Nelle Indicazioni nazionali emerge una chiara cultura della valutazione: essa assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo (cfr. D.lgs 62/2017).

La valutazione accompagna, descrive, regola i processi, piuttosto che giudicare, classificare, sanzionare gli allievi: precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Prove d’ingresso, valutazione     intermedia,      valutazione      finale   sono    gli strumenti attraverso cui si assicurano agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sull’ andamento didattico. Le griglie di valutazione, divise per discipline, concordate a livello dipartimentale, sono presenti nel file allegato A (Programmazioni disciplinari e griglie di valutazione 2020-2021). La valutazione, poi, dell’intera offerta formativa si fonda sulla premessa che qualunque forma di attività organizzata è finalizzata ed ha bisogno di essere continuamente monitorata allo scopo di verificare il suo razionale procedimento ed i suoi risultati. Le attività che - nell'ambito della scuola - compiono insegnanti ed alunni sono anch'esse attività organizzate e finalizzate, per cui hanno bisogno - come le altre - di essere controllate e verificate. Alla fine di ogni anno scolastico, quindi, le azioni didattiche messe in campo saranno monitorate e valutate perché il processo di apprendimento dia risultati positivi e possa, ove necessario, essere ridefinito in base ai diversi stili di apprendimento dei discenti.

 

Criteri di valutazione del comportamento

Le relazioni scuola-famiglia-alunni si fondano sul rispetto di quanto previsto nel Patto educativo di corresponsabilità, che non va inteso come mero adempimento formale, ma quale momento sostanziale di collaborazione tra comunità scolastica e utenza. I criteri di valutazione del comportamento sono espressi nella griglia allegata. Si rammenta che ai sensi del D.Lgs 62/2017 una valutazione insufficiente del comportamento (voto inferiore a 6/10) compromette l’ammissione alla classe successiva.

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva e criteri per la sospensione del giudizio

I Consigli di Classe provvedono alla valutazione degli allievi alla fine di ogni periodo didattico. A metà del secondo periodo vengono comunicate alle famiglie degli allievi informative circa l’andamento del lavoro scolastico. In sede di scrutinio finale nel mese di giugno sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti e acquisito le competenze ritenute necessarie per proseguire gli studi. In presenza di insufficienze più o meno gravi (da 0 a 5) si procede alla sospensione del giudizio. Le insufficienze di cui sopra non possano essere più di due.

Parametro comune di non ammissione alla classe successiva durante lo scrutinio di giugno: diffuse insufficienze (almeno tre) più o meno gravi (da 0 a 5) nel complesso delle discipline, tali da non consentire, anche attraverso attività di recupero, il proseguimento proficuo del percorso scolastico e l’ammissione alla classe successiva.

Parametro comune di sospensione del giudizio e di avvio al recupero e alle prove di superamento del debito: difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, superabili attraverso impegno e sostegno. Il limite massimo del numero di debiti formativi che l’alunno può contrarre nello scrutinio finale di giugno non può superare le due insufficienze più o meno gravi (da 0 a 5).

Parametro comune per il superamento del debito scolastico ai sensi del D.P.R. 122/2009 art. 4 comma 6. Entro la fine del medesimo anno scolastico (agosto) il C.d.C procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno per il superamento del debito formativo e alla formulazione del giudizio finale che, solo in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla classe successiva.

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

A partire dall'a.s. 2018/19 per l’ammissione degli alunni delle classi quinte all’Esame di Stato si ottempera quanto disposto nel D.lgs. 62/2017 capo III, artt. 12 e 13. E' pertanto possibile essere ammessi all'Esame di Stato anche in presenza del voto di insufficienza in una sola disciplina, previa adeguata motivazione da parte del C.d.C. Resta come criterio di ammissione non avere riportato un voto in comportamento inferiore a 6/10.

 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

 

Tabella all. D.lgs. 62/2017

MEDIA DEI VOTI   CREDITO SCOLASTICO

                  Classe TERZA     Classe QUARTA       Classe QUINTA

M < 6                                                                          7 - 8

M = 6              7 - 8                       8– 9                   9 - 10

6 < M ≤ 7       8 - 9                       9 – 10               10 - 11

7 < M ≤ 8       9 - 10                   10 – 11               11 - 12

8 < M ≤ 9      10 - 11                  11 – 12               13- 14

9 < M ≤ 10    11 - 12                  12 – 13               14- 15

 

Nota: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale propri di ciascun anno scolastico.

Per l' a.s. 2020/2021 si procede per le classi V alla conversione del credito scolastico ai sensi dell'O.M. 53/2021 allegato A.

Per le classi intermedie resta in vigore quanto disposto dal D.lgs 62/2017.

I crediti scolastici vengono attribuiti (con riguardo al profitto, all’assiduità nella frequenza scolastica, all’interesse e all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative), alla fine dell'anno scolastico, partendo dal calcolo della media dei voti ottenuti dello studente per individuare la banda di oscillazione relativa al punteggio da attribuire. Le esperienze formative che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola, possono eventualmente contribuire ad elevare il punteggio del credito scolastico, ma non si potrà consentire, in ogni caso, di superare la banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto.

Ogni C.d.C., secondo criteri deliberati dal C.D., procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno, tenendo conto dei seguenti elementi:

•          la media dei voti, che permette di individuare la fascia di merito;

•          assiduità nella presenza;

•          interesse e partecipazione alle attività didattiche, complementari ed integrative;

•          eventuali “crediti formativi” provenienti dall’esterno e regolarmente documentati, maturati durante l’anno scolastico in corso.

In occasione dello scrutinio finale i Consigli di classe accertano ogni qualificata esperienza debitamente documentata, dalla quale derivano competenze inerenti con il tipo di corso di studi, in coerenza con i contenuti tematici dello stesso.

 

Attività extrascolastiche eventualmente valide ai fini del "credito formativo"

•          i corsi di lingua svolti in Italia e all’estero, certificati da organizzazioni riconosciute in ambito nazionale e/o europeo;

•          la partecipazione proficua a PON e/o Progetti Extracurricolari dove non si siano registrate più del 25% delle assenze rispetto al monte ore previsto;

•          le attività di volontariato se significative e documentate;

•          le attività sportive solo se ci sono risultati di eccellenza almeno in campo regionale;

•          la frequenza del conservatorio o, comunque, lo studio di uno strumento musicale se certificato da Enti riconosciuti;

•          la frequenza ad Accademie di danza o teatrali riconosciute, che rilascino certificati qualificati;

•          le attività e/o esperienze lavorative e di studi in sintonia con l’indirizzo del liceo frequentato;

•          1°, 2°, 3° posto conseguito in concorsi promossi da Enti e Associazioni riconosciute;

•          ogni altra attività svolta in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile, culturale, sulla base della loro rilevanza qualitativa, certificata.

 

I.R.C.(e/o eventuale attività alternativa) con valutazione finale di Ottimo come si evince dalla Griglia di valutazione della disciplina, presente nel PTOF.

Il Consiglio di classe, in presenza di una media aritmetica prossima al limite superiore della fascia (es. ≥ 6.7; ≥ 7,7 etc.) assegnerà il punto di credito massimo nella banda di oscillazione anche in presenza del solo parametro della frequenza.

Gli alunni con sospensione di giudizio non avranno diritto al punto di credito massimo nella banda di oscillazione, nemmeno dopo l’esito positivo e il recupero delle lacune disciplinari, ma  avranno diritto al solo credito minimo nella banda di oscillazione, derivante dalla media dei voti riportati.

 

Criteri per la validità dell'anno scolastico

Ai sensi del D.P.R 122/2009 art. 14 c. 7 perché l’anno scolastico sia ritenuto valido non è possibile derogare dal 25% di ore di assenza in rapporto al monte ore annuali, se non solo ed esclusivamente nei seguenti casi eccezionali:

1.         gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

2.         terapie e/o cure documentate;

3.         donazioni di sangue;

4.         partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni a livello regionale e nazionale;

5.         adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese e si stabiliscono giorni di riposo diversi dalla Domenica (cfr. Legge n° 516/1988; Legge n° 101/1989; intesa tra Unione delle comunità ebraiche italiane e Stato stipulata il 27/02/1987).

 

Griglie di valutazione

Le griglie di valutazione sono riportate nel P.T.O.F.